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Autenticazione di firma

Servizio attivo

Per dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, istanze, deleghe (quando previste da normativa)

Municipium

Materie del servizio

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A chi è rivolto

Alle persone maggiorenni.

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Descrizione

L’autenticazione di firma consiste nell’attestazione, resa dal funzionario incaricato, che la sottoscrizione in calce al documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Sono abilitati all’autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Quando si può autenticare la sottoscrizione

Il funzionario incaricato dal sindaco non ha una generale competenza autenticatoria, ma può autenticare esclusivamente le sottoscrizioni apposte su:

  • istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione delle pensioni);
  • istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati (es. banche, assicurazioni);
  • atti e dichiarazioni del venditore riferiti alla vendita di beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ecc.);
  • quietanze di pagamento;
  • atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (art. 39 D. Lgs. n. 271/1989);
  • busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali.

Quando non si può autenticare la sottoscrizione

Non è possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:

  • dichiarazioni d’impegno e di volontà;

  • procure (comunque siano denominati), sono atti con cui l’interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto;

  • dichiarazioni future;

  • accettazioni o rinunce di incarichi;

  • scritture private e meri rapporti tra privati;

  • fogli in bianco.

Per questi casi occorre rivolgersi ad un notaio.
Non possono essere autenticate sottoscrizioni apposte su documenti redatti in lingua straniera: ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 482/1999 la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano, pertanto al documento deve essere allegata una idonea traduzione in lingua italiana.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (Tabelle A e B)
D.P.R. 28/12/2000 n. 445

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Come fare

E' possibile effettuare le autentiche di firma, nei casi consentiti sopra riportati, presso i servizi demografici del Comune di Rio Saliceto.

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Cosa serve

Documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario
Documento sul quale si richiede l'autentica di firma

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Cosa si ottiene

Autenticazione di firma

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Tempi e scadenze

Rilascio immediato

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Contatti Utili

Centralino unico Comune Rio Saliceto : 0522647811

Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2025, 15:00

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