Materie del servizio
A chi è rivolto
Alle persone maggiorenni.
Descrizione
L’autenticazione di firma consiste nell’attestazione, resa dal funzionario incaricato, che la sottoscrizione in calce al documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Sono abilitati all’autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Quando si può autenticare la sottoscrizione
Il funzionario incaricato dal sindaco non ha una generale competenza autenticatoria, ma può autenticare esclusivamente le sottoscrizioni apposte su:
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione delle pensioni);
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati (es. banche, assicurazioni);
- atti e dichiarazioni del venditore riferiti alla vendita di beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ecc.);
- quietanze di pagamento;
- atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (art. 39 D. Lgs. n. 271/1989);
- busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali.
Quando non si può autenticare la sottoscrizione
Non è possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:
-
dichiarazioni d’impegno e di volontà;
-
procure (comunque siano denominati), sono atti con cui l’interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto;
-
dichiarazioni future;
-
accettazioni o rinunce di incarichi;
-
scritture private e meri rapporti tra privati;
-
fogli in bianco.
Per questi casi occorre rivolgersi ad un notaio.
Non possono essere autenticate sottoscrizioni apposte su documenti redatti in lingua straniera: ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 482/1999 la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano, pertanto al documento deve essere allegata una idonea traduzione in lingua italiana.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (Tabelle A e B)
D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Come fare
E' possibile effettuare le autentiche di firma, nei casi consentiti sopra riportati, presso i servizi demografici del Comune di Rio Saliceto.
Cosa serve
Documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario
Documento sul quale si richiede l'autentica di firma
Cosa si ottiene
Autenticazione di firma
Tempi e scadenze
Rilascio immediato
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2025, 15:00