Piccoli trattenimenti senza ballo

Servizio attivo

Ultima modifica 27 ottobre 2023

Spettacoli musicali senza ballo tenuti in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela accede per la consumazione.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Ai titolari di Pubblici Esercizi che intendano organizzare piccoli trattenimenti musicali.

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Descrizione

La Legge Regionale n. 14/2003 e successive modifiche ed integrazioni, qualifica piccoli trattenimenti quegli spettacoli musicali senza ballo tenuti in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni come attività accessoria. Nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti all'interno di pubblici esercizi, senza musica e/o canto, non deve essere presentata alcuna domanda o comunicazione. Diversamente lo svolgimento di piccoli trattenimenti all’interno di pubblici esercizi caratterizzati da musica e/o canto  è soggetto a COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RUMOROSA solo se entro i  vigenti limiti di rumorosità, con particolare riferimento al c.d. "criterio differenziale.  

Per effettuare lo svolgimento di piccoli trattenimenti senza ballo all'esterno dei locali in deroga o entro ai vigenti limiti di rumorosità è necessario presentare la SCIA, sempre che l'area esterna e sempre di pertinenza del locale non subisca modifiche atte a identificare l'evento come "pubblico spettacolo". La SCIA deve essere accompagnata dalla comunicazione di attività rumorosa, sempre se si rispettano i limiti imposti dalla normativa vignete in tema di inquinamento acustico, altrimenti da richiesta di autorizzazione in deroga. Per gli intrattenimenti che assumono carattere di pubblico spettacolo, occorre presentare un'istanza.

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Come fare

La SCIA o la COMUNICAZIONE devono essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma regionale disponibile sul portale Accesso Unitario, tramite il link sotto indicato.

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Cosa serve

Occorre presentare tutta la documentazione a corredo dell'istanza allo Sportello Unico.

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Cosa si ottiene

L'atto autorizzatorio.

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Tempi e scadenze

L'ISTANZA di autorizzazione, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni ai sensi di Legge, si intende accolta attraverso l'emissione di un provvedimento espresso ovvero qualora non vengano comunicati i motivi ostativi, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima, a seguito della formazione del silenzio-assenso.

La SCIA e la COMUNICAZIONE sono immediatamente efficiaci.

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Condizioni di servizio

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