Convivenze di fatto

Servizio attivo

Ultima modifica 25 ottobre 2023

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile; unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; coabitanti ....

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Cittadini italiani e stranieri 
  • essere maggiorenni
  • essere coabitanti 
  • essere residenti allo stesso indirizzo 
  • essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone
  • eesere di stato libero. Se il cittadino straniero risulta di stato civile ignoto, deve presentare un certificato di stato libero mediante documentazione rilasciata dall'Autorità competente del suo paese di appartenenza
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Descrizione

Legge 20 maggio 2016 n.76
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni:
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Sottoscrizione di un Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
  • forma scritta
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
  1. l’indicazione della residenza;
  2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  3. il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
 
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
  1. accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio; 
  2. recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
  4. morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.
Cancellazione di una Convivenza di Fatto
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate). 
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.
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Come fare

I presupposti per la convivenza di fatto sono la coabitazione, e la costituzione di famiglia anagrafica.
Gli interessati devono presentare all’ufficio anagrafe del Comune di residenza un’apposita dichiarazione congiunta di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e materiale, unitamente alle copie dei documenti di identità.
La dichiarazione può essere inoltrata agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del Comune per raccomandata, per fax o per via telematica.
 
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC;
  2. che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
  3. che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti di identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC.
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Cosa serve

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
  • Contratto di convivenza
  • Documento d’identità
  • Modulo per la richiesta
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Cosa si ottiene

La convivenza di fatto

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Tempi e scadenze

Tempi di chiusura del procedimento
Due giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.
45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.
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Costi

Non è previsto nessun costo per l’attività dell’Anagrafe.

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Condizioni di servizio

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