Cittadinanza italiana

Servizio attivo

Ultima modifica 25 ottobre 2023

La cittadinanza si acquisisce automaticamente: per nascita, per adozione, per riconoscimento o per acquisto o riacquisto da parte dei genitori

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Cittadino straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età.
La dichiarazione di volontà dev'essere manifestata dal compimento dei 18 anni ed entro il compimento dei 19 anni di età.

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Descrizione

La cittadinanza si acquisisce automaticamente:
  • per nascita: discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
  • per nascita sul territorio italiano: chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana da genitori ignoti o apolidi;
  • per adozione: il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto;
  • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione avvenga quando il figlio è minore di età;
  • per acquisto o riacquisto da parte dei genitori: il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso
CHI NON HA LA CITTADINANZA LA PUÒ RICHIEDERE AL COMUNE DI RIO SALICETO NEI SEGUENTI CASI:
  1. Cittadino straniero discendente in linea retta da cittadini italiani per nascita:
    • se presta servizio militare per lo Stato Italiano o assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
    • se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara entro un anno di voler acquistare la cittadinanza italiana
  2. Cittadino straniero nato in italia ed ivi residente legalmente fino alla maggiore età e dichiara entro un anno di voler acquistare la cittadinanza. 
COME OTTENERE LA CITTADINANZA PER NASCITA E RESIDENZA IN ITALIA CON IL COMPIMENTO DEI 18 ANNI
Il figlio di genitori stranieri, nato e cresciuto in Italia, al compimento dei diciotto anni può diventare cittadino italiano.
La legge 5 febbraio del 1992, n. 91, che regola l’acquisizione della cittadinanza italiana, segue il principio di trasmissione per ius sanguinis, ovvero la trasmissione della cittadinanza per discendenza dai genitori ai figli.
Tuttavia l’articolo 4, comma 2, della stessa legge stabilisce che gli stranieri nati in Italia e regolarmente residenti dalla nascita, possano diventare cittadini italiani per elezione, con una dichiarazione di volontà da rendere entro un anno dal compimento dei diciotto anni.
Semplificazioni sono state introdotte con la legge 9 agosto 2013, n. 98 che prevede, all'art. 33, che all'interessato non siano imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori od agli Uffici della Pubblica Amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
Il possesso della cittadinanza italiana consente di godere di alcuni importanti diritti/doveri, tra i quali essere iscritti alle liste elettorali, esercitare il diritto di voto e muoversi liberamente all’interno dei Paesi della Comunità europea.
Per non perdere la cittadinanza del Paese di origine dei propri genitori, è necessario informarsi presso il proprio Consolato.
 
IN TUTTI I CASI SOTTO ELENCATI LA RICHIESTA VA INVECE PRESENTATA ALLA PREFETTURA COMPETENTE PER TERRITORIO:
  • cittadino straniero che risiede in Italia da almeno tre anni e è discendente in linea retta da cittadini italiani per nascita oppure che è nato in Italia:
  • straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, dalla data dell’adozione
  • straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato Italiano per almeno cinque anni
  • cittadino straniero appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea residente legalmente da almeno 4 anni senza interruzioni;
  • cittadino apolide o rifugiato politico residente legalmente in Italia da almeno 5 anni senza interruzioni;
  • cittadino straniero extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni senza interruzioni;
  • cittadino straniero coniugato con cittadino italiano residente legalmente in Italia da almeno 6 mesi o, in alternativa, residente all’estero dopo 3 anni dalla celebrazione del matrimonio;
GIURAMENTO
A conclusione delle pratiche per cui è competente la Prefettura, i Servizi Demografici del Comune di Rio Saliceto ricevono copia dei Decreti Ministeriali di attribuzione della cittadinanza e invitano gli interessati a prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica, dopo il quale si diventa cittadini italiani; si occupa inoltre di comunicare all'Anagrafe le variazioni di cittadinanza e della trascrizione dell'atto di nascita.
Il giuramento viene fatto in forma solenne alla presenza del Sindaco o di un suo delegato in Sala Consiglio, al primo piano del Municipio.
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Come fare

É necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile.

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Cosa serve

Occorrono:
  • passaporto (o documento di identità del paese di origine, se cittadini comunitari);
  • permesso di soggiorno individuale (o attestato di soggiorno, se cittadini comunitari);
  • ogni idonea documentazione (es. certificati di frequenza scolastica, certificati di vaccinazione, ecc.), utile a dimostrare la regolare permanenza in Italia dalla nascita alla maggiore età.
Dopo che l'Ufficio avrà accertato il possesso di tutti i requisiti, si dovrà versare un contributo di euro 250,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell’Interno, al fine di rendere la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana. Si informa che nel caso in cui la dichiarazione non possa essere accolta, il contributo non potrà essere rimborsato.
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Cosa si ottiene

La cittadinanza italiana.

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Tempi e scadenze

Si rammenta che se l’interessato non presta il giuramento entro 6 mesi dalla data di notifica del decreto di riconoscimento della cittadinanza italiana, il decreto di concessione della cittadinanza non ha nessun effetto, ciò vuol dire che decorso quel periodo, il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza, producendo nuovamente tutta la documentazione, anche quella proveniente dall’estero (Sentenza corte di Cassazione n.18610/2020).

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Costi

Non è previsto nessun costo per l’attività dell’Ufficio di Stato civile. Per assolvere gli obblighi relativi all’imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda.

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Condizioni di servizio

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