Unioni civili

Servizio attivo

Ultima modifica 25 ottobre 2023

La legge 76/2016 introduce il concetto di unione civile, termine con cui nell'ordinamento italiano si indica l'istituto giuridico di diritto pubblico comportante il riconoscimento giuridico della coppia ....

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Materie del servizio

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A chi è rivolto


Tutti i cittadini che intendono costituire un'unione civile con i seguenti requisiti:
  • essere maggiorenni
  • essere dello stesso sesso 
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile
  • non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile
  • essere capaci di intendere e volere
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Descrizione

Il cognome
Mediante dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione. Esempio: Unione tra i signori NERI e VERDI, le parti possono scegliere l'uno o l'altro come cognome della coppia. Qualora venga scelto NERI, il sig. VERDI potrà anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune, e quindi potrà chiamarsi VERDI NERI o NERI VERDI.
La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.

I controlli
L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'Unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. Della conclusione dei controlli l’ufficiale dello Stato civile deve dare formale comunicazione agli interessati.

Il nulla osta per i cittadini stranieri
Nel caso di cittadini stranieri, devono presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all’Unione o Matrimonio tra persone dello stesso sesso. L’eventuale impedimento alla costituzione di un’unione tra persone dello stesso sesso attestato dall’autorità straniera non è causa di impedimento alla costituzione dell’Unione civile.

Costituzione dell'unione civile
L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.
L'Unione civile è costituita, nel giorno prescelto, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato), che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.
La celebrazione avviene nella Casa Comunale in una sala aperta al pubblico alla presenza di due testimoni (uno per parte, che dovranno essere comunicati anticipatamente all'Ufficiale dello Stato Civile). Per quanto riguarda le modalità e il luogo di celebrazione, si rimanda a quanto previsto per i matrimoni civili.
Nel caso in cui una o entrambe le parti, per infermità o altro comprovato impedimento sia nell'impossibilità di recarsi in Comune, l’Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il segretario comunale nel luogo in cui si trova la parte impedita e, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'Unione civile.
Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento verrà annullato e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.
Dell'avvenuta unione l'Ufficiale dello Stato Civile potrà rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, un'attestazione, riportante i dati anagrafici e la residenza degli uniti civilmente e dei testimoni, e il regime patrimoniale scelto.

Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte, o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti. Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Lo scioglimento dell’unione civile può avvenire anche quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile; l’ufficiale di stato civile riceve tale volontà in forma congiunta e se la volontà di scioglimento viene da una sola parte, essa deve essere notificata all’altra parte, e tale manifestazione di volontà deve essere annotata sull’atto di costituzione dell’unione civile. La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà.
Lo scioglimento avviene anche nei casi previsti per lo scioglimento del matrimonio.
Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco (articolo 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014; oppure agli avvocati (articolo 6 D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.

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Come fare

Chi intente costituire un'Unione civile deve darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune a loro scelta, tramite consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune, servizio postale, fax, posta elettronica/PEC. L'Ufficiale dello Stato Civile comunicherà immediatamente la data in cui entrambi le parti potranno sottoscrivere il processo verbale di richiesta di Unione civile, che dovrà essere  sottoscritto contemporaneamente e congiuntamente da entrambi le parti, all’Ufficiale dello Stato Civile in un Comune di loro scelta.
La richiesta di costituzione dell'Unione civile può essere fatta anche da persona che ne ha avuto speciale incarico (procura speciale) delle parti.
Nell'istanza deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o unione dei beni), e se si opta per un cognome comune; entrambe tali indicazioni dovranno essere riportate sull'atto di costituzione dell'unione civile.
Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile, L'Ufficiale dello Stato Civile redige un processo verbale, in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e dall'Ufficiale dello Stato Civile.

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Cosa serve

Documento di identità
Marca da bollo da 16 Euro in caso di delega per costituire l'unione civile in un altro Comune
Delega da parte di altro comune in caso di richiesta di costituzione di unione civile a Parma
Nulla osta all'unione civile o documento equipollente per i cittadini stranieri

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Cosa si ottiene

La celebrazione di un'unione civile.

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Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, l'ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti e ne darà comunicazione agli stessi.
La data per la costituzione dell’unione civile verrà concordata dopo la fine di detto procedimento.

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Costi

In caso di contributo per la celebrazione dell'evento in Sala Consiliare si rimanda alle tariffe vigenti come da Atto di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2023 In caso di celebrazione presso il Teatro comunale si rimanda alle tariffe vigenti come da Atto di Giunta Comunale n. 09 del 31/01/2023

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Condizioni di servizio

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