Descrizione
Dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027 sono in vigore anche nel Comune di Rio Saliceto le misure previste per il contenimento dell’inquinamento atmosferico e il miglioramento della qualità dell’aria, in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) e dell’Ordinanza sindacale n. 20 del 29/09/2026.
Limitazioni alla circolazione
Nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, è vietata la circolazione nell’area del centro abitato di Rio Saliceto dei seguenti veicoli:
- veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;
- veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;
- ciclomotori Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;
- motocicli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.
L’area interessata dalle limitazioni è quella del centro abitato individuata nella planimetria allegata all’Ordinanza.
Sono previste specifiche esclusioni e deroghe, indicate integralmente nell’Ordinanza. Tra queste rientrano, ad esempio, i veicoli elettrici o ibridi, i veicoli in car pooling secondo le condizioni previste, i mezzi di emergenza e soccorso, i veicoli al servizio di persone con disabilità e altre categorie individuate dal provvedimento.
Move-In
È confermata la possibilità di circolazione per i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In – Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e delle modalità previste dalla normativa regionale e dall’Ordinanza sindacale n. 26 del 29/09/2025.
Il sistema Move-In non consente invece la circolazione dei veicoli aderenti quando vengono attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria e in occasione delle eventuali domeniche ecologiche (Maggiori informazioni al link)
Riscaldamento
Per la stagione termica 2026/2027, l’accensione degli impianti termici ad uso civile è fissata a partire dal 1° novembre 2026.
La disposizione riguarda anche gli impianti di riscaldamento civile alimentati a biomassa.
Sono escluse le strutture e le casistiche previste dalla normativa, tra cui ospedali, case di cura e scuole.
Durante la stagione termica, su tutto il territorio comunale, devono essere rispettate le seguenti temperature massime:
- 19°C nelle abitazioni, negli uffici, nei luoghi destinati ad attività ricreative, associative o di culto e nelle attività commerciali;
- 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali e artigianali.
Utilizzo di camini, stufe e generatori a biomassa
Dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027, su tutto il territorio comunale, in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo, è vietato utilizzare:
- generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe inferiore a 4 stelle;
- focolari aperti o che possono funzionare aperti.
Pellet
Per tutto l’anno, nei generatori di calore a pellet con potenza termica nominale inferiore a 35 kW, è obbligatorio utilizzare pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dalla normativa, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da un organismo di certificazione accreditato. Gli utilizzatori devono conservare la relativa documentazione.
Abbruciamento dei residui vegetali
Dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027 è vietato, su tutto il territorio comunale, l’abbruciamento dei residui vegetali, comprese stoppie e paglie.
Sono previste specifiche deroghe nei casi e alle condizioni stabilite dalla normativa. In particolare, in determinate circostanze e purché non siano attive misure emergenziali per la qualità dell’aria o lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono previste deroghe per l’abbruciamento in loco di piccoli cumuli di residui vegetali agricoli o forestali. Prima di effettuare qualsiasi abbruciamento è pertanto necessario verificare le condizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Falò, fuochi d’artificio e altre combustioni all’aperto
Dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027 è inoltre vietata qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo di intrattenimento, come falò tradizionali e fuochi d’artificio.
Sono esclusi dal divieto i barbecue.
L’Ordinanza prevede specifiche possibilità di deroga per eventi promossi o autorizzati dall’Amministrazione comunale, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Porte chiuse negli esercizi commerciali e negli edifici aperti al pubblico
Per tutto l’anno è previsto l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico, per evitare dispersioni termiche durante le fasi di riscaldamento e raffrescamento.
Sono esclusi gli esercizi e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso che garantiscano l’isolamento termico degli ambienti.
Misure emergenziali
Nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027, ARPAE effettua i controlli nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.
Quando il bollettino ARPAE indica la necessità di attivare le misure emergenziali nell’ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, queste entrano in vigore dal giorno successivo all’emissione del bollettino e rimangono valide fino al successivo giorno di controllo compreso. Il bollettino è pubblicato sul sito web di Arpae (vai al bollettino).
In caso di attivazione delle misure emergenziali sono previsti, tra gli altri:
- il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, fatte salve le esclusioni e le tecniche consentite dalla normativa;
- in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo, il divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa che non rispettino almeno la classe “5 stelle”.
Dell’attivazione delle misure emergenziali sarà data comunicazione alla cittadinanza attraverso il bollettino ARPAE, il sito istituzionale del Comune e gli altri canali informativi dell’Ente.
Veicoli in sosta
Si ricorda inoltre che il Regolamento di Polizia Urbana prevede il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli durante le fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla circolazione e i veicoli con specifiche esigenze tecnico-funzionali.
Sanzioni
La violazione delle limitazioni alla circolazione previste dall’Ordinanza è soggetta a una sanzione amministrativa da 168 a 679 euro, salvo eventuali adeguamenti previsti dalla normativa. In caso di reiterazione della violazione nel biennio è prevista anche la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.
L’inosservanza delle altre disposizioni previste dall’Ordinanza è punita con una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro.
Per approfondire
Per conoscere nel dettaglio tutte le limitazioni, le deroghe, le esclusioni e le modalità applicative, si invita a consultare l’Ordinanza sindacale n. 20 del 29 settembre 2026 e i relativi allegati.
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Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2026, 12:53